L’avvio del nuovo anno permette entro il termine tassativo del 31 marzo, la presentazione della domanda di disoccupazione agricola, destinata a tutti i lavoratori dipendenti operanti nel settore agricolo.
Si tratta di una prestazione che differisce notevolmente dall’indennità di disoccupazione, la Naspi, di cui è destinataria la generalità delle altre tipologie di lavoratori dipendenti.
La disoccupazione agricola 2026 ha come possibili beneficiari i lavoratori agricoli che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato o che nel corso dell’anno passato abbiano perso involontariamente il lavoro a causa di cessazione involontaria. Non sono quindi ammesse cessazioni per dimissioni, salvo i casi previsti di dimissioni per giusta causa, come ad esempio nel caso di trasferimento in un luogo di lavoro molto distante senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, di mancato pagamento della retribuzione, di mobbing o di comportamenti illeciti del datore di lavoro.
Le dimissioni sono inoltre possibili per le lavoratrici madri da 300 entro dalla data presunta del parto e fino ad un anno dalla nascita del figlio.
La disoccupazione agricola prevede poi il possesso di ulteriori fondamentali requisiti.
Per il diritto alla prestazione è necessaria la presenza di una anzianità contributiva di almeno due anni nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con un minimo di 102 giornate effettivamente lavorate nell’arco del biennio anche in attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola risulti alla fine prevalente.
L’importo da corrispondere al lavoratore, semplificando un po’ il concetto, pagato in una unica soluzione e non mensilmente, dipende invece dal valore della retribuzione media, per gli OTD il 40%, per gli OTI il 30% della retribuzione, che viene moltiplicata per il numero di giornate di lavoro svolte nell’anno precedente.
I suddetti requisiti contributivi, retributivi e le giornate di lavoro svolte sono conosciuti dall’Ente erogatore solo l’anno successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, dato il particolare sistema di accredito contributivo vigente in agricoltura.
La normativa di settore è infatti peculiare, in quanto le giornate di lavoro e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori OTI e OTD, che sono dichiarate periodicamente dai datori di lavoro all’Inps durante i dodici mesi, sono aggregate solo alla fine dell’anno in appositi elenchi anagrafici, resi pubblici ai fini di eventuali contestazioni, ma disponibili solo il 31 maggio dell’anno successivo, data dalla quale risulta quindi possibile procedere al calcolo e all’erogazione dell’indennità.
I lavoratori che hanno cessato una attività lavorativa dipendente prevalente in agricoltura devono quindi ricordarsi di presentare la domanda di disoccupazione entro il 31 marzo di quest’anno, direttamente accedendo con SPID al sito www.inps.it , avvalendosi dell’ausilio dei Patronati oppure via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico).


