Riceviamo e pubblichiamo un’analisi di Roberta De Pirro – Managing Associate, Morri Rossetti & Franzosi
Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la nuova tassa europea pari a 3 euro sui piccoli acquisti extra-Ue di valore inferiore a 150 euro, per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2026 del Regolamento Ue n. 382 dell’11 febbraio 2026, con il quale viene disposta l’abrogazione della franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate da un Paese terzo direttamente a una persona che si trova nella Ue.
L’eliminazione della franchigia, che consente ai piccoli pacchi di entrare nell’Ue in esenzione dai dazi doganali, viene disposta per evitare situazioni di abuso legate alla sottovalutazione e al frazionamento artificiale delle spedizioni, ciò anche in considerazione dell’incremento significativo delle importazioni di modesto valore nell’ambito del commercio elettronico.
Tale misura si affianca alla c.d. “tassa sui pacchi” introdotta in Italia dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 126, della Legge n. 199/2025) che rappresenta un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, e si applica alle spedizioni di beni:
• provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
• di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione, è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Tale contributo diventa esigibile all’atto dell’importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU).
La misura, laddove non trovasse spazio lo slittamento al 1° luglio 2026 della sua entrata in vigore o la sua soppressione in fase di conversione del Decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025), dovrebbe trovare applicazione da marzo 2026.
Non si può tacere che la misura in parola ha destato sin dalla sua introduzione numerose perplessità, soprattutto in ordine alla sua compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3 Tfue che attribuisce all’Unione Europea l’esclusiva competenza in materia di unione doganale. Ed è proprio per porre fine alle polemiche sorte in materia che l’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, con la Circolare 4 del 5 febbraio 2026, ha chiarito che il nuovo contributo non è un diritto doganale e, pertanto, non rientra nella determinazione della base imponibile ai fini IVA.
Pertanto, trattandosi di un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti a carico dell’amministrazione doganale, l’importo riscosso non può essere considerato un diritto doganale, ma rappresenta, invece, un “onere o costo” ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione (CDU – Regolamento Ue 952/2013).
Anche alla luce di tale chiarimento, quello su cui ci si interroga allora è se, dal prossimo 1° luglio 2026, le due misure si sommeranno o si coordineranno, con possibili aumenti dei prezzi per acquisti effettuati dai colossi dell’e-commerce fuori dalla Ue.
Il rischio, in termini operativi, è una fuga dall’Italia delle spedizioni di merce di modico valore provenienti da Stati extra-Ue, le quali potrebbero essere sdoganate in altri Paesi, ove non sono soggette al pagamento del contributo previsto dal legislatore nazionale.
Infatti, una volta che le merci entrano nel mercato unico e superano i controlli doganali nel primo Stato membro di ingresso, ove dal 1° luglio 2026 saranno assoggettate alla tassa di 3 euro, potranno circolare liberamente nel territorio Ue fino all’Italia, non dovendo scontare l’ulteriore balzello di 2 euro previsto in Italia.
In termini operativi, questo potrebbe comportare lo spostamento del punto di ingresso doganale di merci prima destinate agli aeroporti italiani verso altri Paesi Ue da dove la merce, una volta sdoganata, viene trasferita in Italia su gomma, con significativi effetti non solo fiscali, ma anche logistici e ambientali.
Un fenomeno che già si sta verificando, come emerge dai dati forniti dall’Agenzia delle dogane italiana, secondo cui, nei primi periodi del 2026, il numero di spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-Ue e arrivate direttamente in Italia è diminuito del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Non solo, ma il trasferimento dei centri di logistica in altri Paesi Ue potrebbe avere un impatto significativo anche in termini di riduzione di posti di lavoro.
Ed ecco, quindi, come l’iniziativa unilaterale – quale quella prevista dal legislatore nazionale – non in linea con i dettami unionali e fondata essenzialmente su esigenze di carattere finanziario, rischia di diventare un boomerang di più ampia portata – ossia investire a 360° il mercato italiano – con ripercussioni negative, non solo in termini di gettito fiscale.
—
Imprese
content.lab@adnkronos.com (Redazione)



