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Infortuni, il giuslavorista: ‘Modello 231 efficace per mappare zona grigia di appalti e subappalti”

(Adnkronos) – “La moltiplicazione di appalti e subappalti crea una zona grigia pericolosa: la responsabilità si diluisce lungo la catena, ma in caso di infortunio la Procura risale fino al committente. Il T.U. 81/2008 impone obblighi di coordinamento e cooperazione che spesso restano sulla carta. Le nuove modalità di lavoro – smart working, piattaforme digitali, lavoro in ambienti ‘terzi’ – aggravano il problema, perché sfumano i confini del luogo di lavoro e rendono più difficile la vigilanza effettiva. In questo contesto, chi non si è dotato di un Modello 231 robusto si trova oggettivamente esposto: il committente che ha selezionato un appaltatore senza verificarne l’affidabilità organizzativa rischia di essere chiamato a rispondere anche per fatti commessi lungo la catena. Il Modello 231 è, in questa prospettiva, uno degli strumenti più efficaci per mappare e presidiare proprio queste zone grigie”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, l’avvocato Sergio Passerini, socio giuslavorista dello Studio Ichino Brugnatelli, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Il Modello 231 viene spesso percepito come uno strumento complesso e ‘da grandi aziende’: perché, invece, può rivelarsi strategico anche per le pmi? “Per una pmi – spiega – un infortunio grave con procedimento penale a carico dell’amministratore può essere davvero dannoso, non solo sul piano reputazionale, ma anche finanziario. Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con la Pa, sospensione dell’attività, revoca di autorizzazioni e concessioni) possono mettere seriamente in difficoltà un’impresa. Ora le sanzioni pecuniarie possono essere calcolate sul fatturato globale e ciò rende il costo del ‘non adottare il modello’ potenzialmente sproporzionato rispetto all’investimento necessario per costruirlo”.  

“Nelle aziende di dimensioni contenute – avverte – è peraltro più facile implementare un modello davvero funzionante, perché le procedure possono essere calate su processi reali e non su organigrammi astratti. La percezione del Modello 231 come strumento da grandi aziende è, oggi, un retaggio culturale che non regge più al confronto con la realtà giurisprudenziale e normativa”. 

Il giuslavorista Passerini parla di un passaggio dalla logica dell’adempimento formale a quella dell’organizzazione sostanziale. “Significa – chiarisce – smettere di trattare il dvr (documento di valutazione dei rischi) e le procedure di sicurezza come documenti da archiviare e iniziare a trattarli come strumenti operativi vivi. La giurisprudenza ha chiarito che il fondamento della responsabilità dell’ente è la ‘colpa di organizzazione’ e che un modello puramente formale non ha alcuna efficacia esimente. Concretamente: le riunioni di coordinamento vanno verbalizzate, la formazione deve essere tracciata e verificata, gli incidenti sfiorati (i cosiddetti ‘near miss’) devono essere segnalati e analizzati, le procedure disciplinari vanno previste e davvero attuate in concreto a carico di chi disattende le regole di sicurezza, i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza (odv) devono essere strutturati e documentati. Con le recenti riforme lo standard di ‘efficace attuazione’ diventa ancora più esigente. L’obiettivo è dunque quello di cercare di attuare in concreto, giorno per giorno, le procedure di sicurezza e di documentare questa attuazione”. 

“In presenza – osserva – di un modello adottato ed efficacemente attuato, l’impresa può andare esente dalla responsabilità amministrativa anche se il reato è stato commesso. Ma l’esimente non è automatica: nel caso di un infortunio e di una conseguente indagine, il giudice verifica se il modello fosse adeguato al rischio concreto e se l’odv stesse davvero vigilando. La giurisprudenza più recente è netta nel distinguere tra modelli di facciata e modelli realmente implementati. C’è però una considerazione che può essere utile fare: anche quando l’esimente totale non viene riconosciuta, l’adozione di un modello congiuntamente al risarcimento del danno consente una riduzione delle sanzioni pecuniarie. Sono benefici economici spesso concreti e non trascurabili”. 

“Un’azienda dotata di un Modello 231 certificato – assicura – trasmette ai propri interlocutori – banche, investitori, grandi committenti – un segnale di affidabilità organizzativa che va ben oltre la compliance. In molte gare d’appalto, specie nel settore pubblico e nelle supply chain internazionali, l’adozione del modello sta diventando un requisito implicito di accesso, e in alcuni bandi è già un requisito esplicito. Gli effetti indiretti sono quantificabili: migliori condizioni assicurative per la responsabilità civile dei vertici e per i rischi operativi, accesso facilitato al credito bancario, riduzione del turnover del personale in ruoli critici, minore esposizione nei rapporti con la catena di fornitura. In un mercato che si sta rapidamente orientando verso criteri ESG e di sostenibilità organizzativa, l’impresa priva di modello parte svantaggiata. E’, in sostanza, un asset competitivo il cui ritorno sull’investimento, a differenza di quanto si tende a pensare, è oggi misurabile anche in termini puramente economici”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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