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Dimissioni per fatti concludenti

ll 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il Collegato lavoro (legge n. 203/2024), che ha introdotto rilevanti novità in materia di lavoro.

Tra queste rientra la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, una procedura che consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro, senza ricorrere alla procedura di dimissioni telematica, qualora il lavoratore abbandoni, per un determinato periodo, il posto di lavoro e non fornisca motivazione adeguata, tale da giustificare l’assenza.

L’art. 19, della legge n. 203/2024, va a modificare l’art. 26, del D.Lgs. n. 151/2015, sulle dimissioni telematiche, introducendo il comma 7-bis.

In particolare, in caso di allontanamento ingiustificato del lavoratore dal posto di lavoro per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, il datore di lavoro è abilitato a ritenere che l’assenza sia dovuta ad una volontà del lavoratore a dimettersi e come tale potrà procedere in questo modo:

  1. inviare una comunicazione, preferibilmente via pec, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La comunicazione deve riportare tutte le informazioni di cui il datore di lavoro è a conoscenza circa i dati anagrafici, l’ultima residenza nota, i recapiti del lavoratore nonché l’ultimo giorno di lavoro prestato dallo stesso.

La sede territoriale dell’Ispettorato alla quale inviare la comunicazione va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;

  1. effettuare, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’impiego.

L’Ispettorato del Lavoro, una volta ricevuta la comunicazione da parte del datore di lavoro, potrà contattare il lavoratore, ovvero qualsiasi altro soggetto, al fine di raccogliere ogni elemento utile per accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Gli accertamenti dovranno concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Qualora l’Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, ad esempio nel caso in cui il lavoratore riesca a dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro stesso, non troverà applicazione la risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti. In tal caso, l’ispettore che ha effettuato gli accertamenti provvederà a comunicare alle parti l’inefficacia della risoluzione ed il diritto del lavoratore a vedersi ricostruito il rapporto di lavoro.

E’ opportuno precisare che la fattispecie in commento disciplina l’ipotesi di assenza ingiustificata di un lavoratore che non ha comunicato nulla e non di una assenza dal lavoro del dipendente con giustificazioni, non accettate dal datore, per la quale, invece, occorre instaurare un provvedimento di natura disciplinare.

In conseguenza delle dimissioni per fatti concludenti il datore non dovrà pagare il c.d. ticket di licenziamento all’Inps e potrà trattenere l’indennità di mancato preavviso.

Il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato non potrà fruire del trattamento di NASPI.

A questo proposito, aggiungo come l’art. 1, comma 171 della n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) preveda tra i requisiti per la fruizione della NASPI che in caso di reimpiego di un lavoratore dimissionario per fatti concludenti con successivo licenziamento il requisito delle 13 settimane di versamenti contributivi, necessario per la richiesta della indennità di disoccupazione, deve essere maturato durante il nuovo rapporto di lavoro, a differenza della regola generale ove si fa riferimento al quadriennio precedente la richiesta di NASPI.

Si tratta di una disposizione che mira a evitare che un lavoratore dimissionario per fatti concludenti e che pertanto non ha potuto usufruire del beneficio della NASPI possa essere assunto da un datore di lavoro ‘accondiscendente’ per poi essere licenziato dopo pochi giorni.

© Riproduzione riservata

Sono un avvocato con competenze specifiche nel diritto del lavoro, recupero crediti e infortunistica. Mi sono laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa e ho accumulato esperienza attraverso il contenzioso in vari Tribunali nazionali. Mi sono specializzato nel diritto del lavoro, risolvendo numerose controversie tra datori di lavoro e lavoratori, anche in collaborazione con associazioni sindacali. Ho maturato esperienza nel recupero crediti, assistendo singoli privati, professionisti, piccole imprese e pubbliche amministrazioni. Offro assistenza specialistica e risposte personalizzate alle esigenze dei miei clienti, con particolare attenzione alla revisione e stesura di contratti e all'infortunistica stradale.
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