I lavoratori che cessano involontariamente la propria attività di lavoro dipendente hanno diritto ad una indennità di disoccupazione che negli anni ha subito varie modifiche normative e che da circa dieci anni assume la denominazione di Naspi.
Il primo requisito per il suo ottenimento è dunque quello di cessare l’attività lavorativa per la fine del contratto di lavoro a tempo determinato o nel caso di rapporto a tempo indeterminato, per volontà del datore di lavoro e non del lavoratore. In caso di dimissioni è infatti possibile accedere alla prestazione solo se esse sono motivate da cause oggettive che impediscono il proseguimento dell’attività lavorativa, come ad esempio il trasferimento ad altra unità operativa aziendale molto distante, la mancata corresponsione dello stipendio o le situazioni di incompatibilità dovute a mobbing o altri comprovati comportamenti del datore di lavoro a rilevanza penale.
Una eccezione importante è per le neo-madri che desiderino cessare l’attività lavorativa entro il primo anno di vita del bambino, per le quali sono ammesse le dimissioni già a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto.
La giusta motivazione della cessazione del rapporto di lavoro è dunque determinante per la concessione della prestazione e spesso essa è la causa della reiezione della domanda, specie quando ci siano alla base le dimissioni cd. per giusta causa che possono essere disconosciute. La materia è stata infatti più volte oggetto di interventi normativi ed è dunque importante che prima di rassegnare le proprie dimissioni volontarie, venga chiesto un aiuto preventivo, ad esempio all’ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, dell’Inps o degli Enti di Patronato, per essere sicuri che la situazione in cui ci si viene a trovare consenta di usufruire della prestazione anche in caso di dimissioni, per non trovarsi di fronte ad una domanda di naspi respinta.
Un altro aspetto fondamentale da verificare è costituito dal tipo di rapporto di lavoro. Esso, infatti non sempre garantisce l’erogazione della prestazione come avviene nel caso dei lavoratori a tempo indeterminato del pubblico impiego e degli operai agricoli che ne sono esclusi. Così come sono esclusi anche i lavoratori extracomunitari che abbiano un permesso di soggiorno rilasciato solo per lavoro stagionale.
La Naspi risulta anche incompatibile con altre prestazioni, come la pensione di vecchiaia o anticipata e l’assegno ordinario di invalidità.
Si può presentare la domanda di Naspi entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e qualora il tipo di rapporto di lavoro e la motivazione della sua cessazione consentano la sua erogazione, entra in gioco un terzo aspetto, costituito dalla contribuzione accreditata nei quattro anni precedenti la domanda di Naspi, che deve essere almeno pari a 13 settimane.
Dal primo gennaio 2025, è stata introdotta anche una nuova regola, che scatta in caso di dimissioni volontarie che non diano luogo alla Naspi: per il successivo periodo di un anno, un eventuale nuovo rapporto di lavoro per il quale si voglia richiedere la prestazione deve essere durato per almeno 13 settimane.
Per quanto riguarda la durata, la Naspi viene erogata per un periodo pari al 50% del periodo lavorato nei 4 anni precedenti la domanda. L’importo invece, viene calcolato sul 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni. Se tale valore supera un limite rivalutato annualmente, l’indennità è maggiorata del 25% della differenza tra la retribuzione media e la suddetta soglia. Annualmente viene fissato un tetto massimo mensile all’importo erogabile e l’importo calcolato viene ridotto mensilmente del 3% dopo 6 o 8 mesi, a seconda dell’età dell’interessato.
Una volta ottenuta la prestazione, scattano poi gli obblighi per i beneficiari, che devono essere seguiti per evitare l’applicazione delle sanzioni disposte dal Centro per l’Impiego, che possono portare anche alla decadenza della prestazione. Entro 15 giorni, chi fruisce della Naspi è obbligato infatti a stipulare un Patto di servizio personalizzato ed a partecipare alle iniziative di politica attiva da parte dei locali CPI per continuare a ricevere la Naspi.
Chi percepisce la prestazione può anche svolgere una attività lavorativa, che deve sempre essere comunicata all’Inps entro 30 giorni dal suo inizio, pena la decadenza. Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, la Naspi permette infatti lo svolgimento in contemporanea di attività lavorative autonome o dipendenti entro certi limiti reddituali, in alternativa alla sospensione della prestazione.
Il beneficiario che opti per il mantenimento della prestazione si vedrà però decurtato l’importo in funzione dell’entità del reddito da lavoro percepito annualmente, che non potrà comunque superare gli € 8.145 in caso di lavoro dipendente e gli €. 5.500 in caso di lavoro autonomo.
Infine, il percettore di Naspi che decidesse di iniziare una attività di tipo imprenditoriale, può anche chiedere l’anticipazione di tutto l’importo che ancore rimane da riscuotere. L’attività, come detto, deve avere un carattere di imprenditorialità e quindi con riconoscimento del rischio di impresa e l’interessato non potrà svolgere una attività lavorativa dipendente per tutto il periodo ipotetico di durata della Naspi, a pena di restituzione dell’importo che è stato anticipato.


