L’estate è ormai arrivata, e finalmente si può usufruire delle tanto attese ferie.
Tuttavia, ogni anno, si ripete il dubbio rispetto a chi debba decidere sui giorni di ferie, se il datore di lavoro o il dipendente.
In effetti, su questo tema c’è molta confusione.
In questo articolo proverò a fare un po’ di chiarezza, spiegando come funziona l’istituto delle ferie per i lavoratori dipendenti.
Partendo dalla cornice edittale, andiamo a vedere cosa dice la normativa in merito alla gestione delle ferie.
Le ferie sono un diritto garantito dalla legge, regolato principalmente da varie norme, in particolare dall’articolo 36 della Costituzione Italiana, dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
L’articolo 36 della Costituzione stabilisce che: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Dunque: per il dipendente è obbligatorio godere delle ferie.
L’articolo 2109 del Codice Civile, invece, dispone: “Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”
Pertanto, il lavoratore, dopo un anno di servizio continuativo, ha diritto – diritto al quale non può rinunciare come previsto dal citato articolo 36 della Costituzione Italiana -, ad un periodo di ferie retribuito, da godere possibilmente in maniera continuativa.
Tuttavia, in base al citato articolo 2109 del Codice civile, è prerogativa del datore di lavoro stabilire quando il dipendente può fruire delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’azienda ma anche degli interessi del lavoratore stesso.
Tale normativa, però, rimanda alle leggi la disciplina circa la durata del periodo di ferie.
E qui arriviamo all’articolo 10 comma 1 del D.Lgs 66/2003, così come modificato dal D.Lgs 213/2004, che recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Mentre al comma 2, il richiamato articolo 10 del D.Lgs 66/2003 afferma: ”Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Dalla lettura del citato articolo 10, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 66/2003, quindi si evince come:
(i) il lavoratore debba usufruire di un periodo annuale di almeno quattro settimane di ferie retribuite;
(ii) il lavoratore debba usufruire di almeno due settimane di ferie lavorative retribuite e, se lo richiede, che queste due settimane siano consecutive;
(iii) il resto delle ferie maturate nel corso dell’anno può essere goduto nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Tuttavia, anche se il lavoratore non dovesse usufruirne, i giorni di ferie non goduti rimangono comunque nella disponibilità del lavoratore;
(iv) il datore di lavoro non può versare al lavoratore alcuna indennità per tale periodo “obbligatorio” di ferie non godute, in quanto si tratta di un diritto inalienabile del lavoratore.
L’unico caso in cui a un’azienda sia concesso di monetizzare ad un lavoratore tale periodo di ferie non goduto è la cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ferie non godute, il datore di lavoro incorre in sanzioni pecuniarie e possibili risarcimenti danni da riconoscere al dipendente.
Infatti, l’omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro derivanti dal contratto di lavoro. Oltre ad avere conseguenze negative sulla salute del lavoratore.
Ma a chi spetta decidere quando e come godere delle ferie?
I contratti collettivi possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta in base all’art. 2109 del Codice Civile, come abbiamo visto sopra, al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo dell’azienda.
Tutto ciò, tenendo sempre ben presente quanto ulteriormente previsto dall’art. 2109 del Codice civile, ovvero come il datore di lavoro, nel rispetto degli interessi del lavoratore, debba preventivamente comunicare a quest’ultimo, tramite ad esempio l’elaborazione di un piano ferie, il periodo stabilito per il godimento delle stesse.
Il piano ferie costituisce, dunque, lo strumento che permette anche al datore di lavoro di organizzare al meglio l’attività aziendale durante i periodi di assenza del dipendente.
In caso di chiusura aziendale il dipendente è costretto ad andare in ferie?
Più volte la giurisprudenza ha ribadito che le ferie del dipendente possono coincidere con la chiusura aziendale, ove prevista. Vuol dire che, ad esempio, se il datore di lavoro decide di interrompere l’attività durante il mese di agosto, tutti i dipendenti saranno costretti ad andare in vacanza in quel periodo.
In questo caso si parla di “ferie collettive e forzate” dato che sono godute contemporaneamente da tutti i lavoratori senza possibilità di scelta.
Come si maturano le ferie?
Le ferie sono direttamente collegate alle ore di lavoro prestate dal dipendente e vengono maturate progressivamente durante il contratto di lavoro.
In altri termini, per ogni ora lavorata, il dipendente matura mensilmente un corrispettivo numero di giornate di ferie, così come stabilito nei contratti di lavoro.
Ciò, salvo che il lavoratore sia stato assente dal lavoro per motivi che non gli consentono di maturare le ferie, come: assenze ingiustificate o, comunque, non retribuite; aspettativa non retribuita; permessi non retribuiti; sospensione dal lavoro.
Per conoscere il numero di giorni di ferie maturati mese per mese, è sufficiente controllare il cedolino della busta paga.