I cantieri edili sono tra gli ambienti di lavoro più pericolosi, dove ogni anno si registrano incidenti gravi, talvolta mortali. L’ultimo in ordine di tempo, purtroppo, è costato la vita a cinque lavoratori nel crollo avvenuto a Firenze il 16.2.2024.
Per aumentare la sicurezza degli operai e di tutte le figure professionali coinvolte nei cantieri, il governo ha, quindi, previsto l’adozione di misure più severe: tra queste la patente a punti nei cantieri.
In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 2.3.2024, n. 19, è stata confermata, all’art. 29, comma 19, la sostituzione dell’art. 27 del TUSL con quello rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che introduce, dal 1.10.2024, la c.d. “patente a crediti” per le imprese e lavoratori autonomi operanti all’interno dei cantieri edili.
Dunque, dal 1.10.2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Più precisamente, la dotazione della patente a punti sarà obbligatoria nei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile che si occupano di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione;
- rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- montaggio e smontaggio di elementi
La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30
Tuttavia, la patente potrà subire decurtazioni in caso di accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavori, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- Accertamento delle violazioni di cui all’Allegati I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del Piano di emergenza ed evacuazione: dieci crediti;
- Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’allegato XI del Testo Unico, come il rischio di esplosione o sprofondamento: sette crediti;
- Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti del L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2022, impiego lavoratori irregolari: cinque crediti;
- Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 1 la morte: venti crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno quindici crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da sei mila e dodici mila euro, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
I crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato adottato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. I crediti riacquistati non possono essere complessivamente più di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti e previa trasmissione dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora nel frattempo non intervengano ulteriori provvedimenti.
Inoltre, è previsto un incremento premiale di cinque crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Infine, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023, come specificato al comma 11.
Oltre alla patente per i cantieri, il decreto stabilisce un potenziamento dei controlli nei luoghi di lavoro a rischio.