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Codice della strada, così cambiano le norme su sicurezza e circolazione

(Adnkronos) – E’ lungo e accidentato il cammino del documento che andrà a modificare il Codice della Strada, aggiornando le normative in materia di sicurezza stradale. Dalle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga e alcol alla sospensione della patente, dalle limitazioni per neopatentati agli autovelox, dai monopattini alla Ztl. Un primo testo era stato infatti definito a giugno 2023 mentre a settembre il Consiglio dei Ministri aveva approvato il testo del Ddl e della legge delega per le modifiche. Il disegno di legge stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre che ne ha concluso l’esame in sede referente a fine febbraio. Il testo risulta ora composto di 36 articoli, a fronte dei 18 articoli iniziali. Mercoledì 13 la Camera ha iniziato a votare gli emendamenti approvando i primi articoli. Martedì 19 marzo è atteso il voto finale prima del passaggio al Senato dove – verosimilmente – il testo non dovrebbe subire modifiche. Dalla prima stesura a oggi sono intervenute diversi cambiamenti che sono stati anche oggetto di forti critiche da parte di chi evidenzia i problemi di sicurezza stradale: nel 2022 nel nostro paese si sono registate 165.889 collisioni stradali (454 al giorno) con 223.475 feriti (612 al giorno) e 3.159 vittime (9 al giorno). Le principali cause sono la distrazione (15%), il mancato rispetto della precedenza (13,7%) e l’eccesso di velocità (9,3%).   Ecco in breve le principali novità al Codice della Strada (salvo ulteriori modifiche in Parlamento), a iniziare dalle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni.  Viene abolito il requisito dello “stato di alterazione” per definire il reato di guida sotto l’effetto di droghe: basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell’organismo. L’articolo 1 modifica in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti prevedendo, tra l’altro, in alcuni casi di adottare sul veicolo un sistema di alcolock sul veicolo (articolo 3). Se a un automobilista viene riscontrato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro sulla sua patente verrà apposto un codice che indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (zero alcool, quindi); con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro si adotta una limitazione alla guida: in pratica ci si potrà mettere solo al volante di veicoli dotati di un dispositivo per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un qualsiasi tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte. L’indicazione di questi codici resta sulla patente per 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro); 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro); oppure un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente.  E’ stato aggiunto l’articolo 2 che modifica l’art. 727 del codice penale, che ha introdotto la fattispecie dell’ abbandono di animali per strada: le modifiche prevedono l’ aggravante dell’incidente stradale causato da abbandono di animali.  Con l’articolo 4 viene introdotto l’istituto della sospensione breve della patente di guida, che si aggiunge alla sottrazione dei punti. La sospensione breve (che può essere da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell’automobilista interessato) non è però prevista per tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione dei punti. Se oggi alcune di queste non sono punite con la sospensione o la prevedono solo in caso di recidiva, l’ultima versione ha inserito l’ uso alla guida dei telefoni cellulari e di altri ‘strumenti di distrazione’ oppure il mancato utilizzo delle cinture tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve.   L’articolo 7 riscrive le limitazioni per i neo-patentati allargando – almeno per il primo anno – lo spettro dei modelli ‘ammessi’ ma allungando il periodo di vincolo. Infatti ora è previsto che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non possano essere guidati: veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata (circa 100 CV) e comunque con potenza (anche elettrici o ibridi) superiore a 105 chilowatt per tonnellata. Rispetto alle norme attuali significa che i neo-patentati potranno guidare modelli più potenti nel primo anno ma viene introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.  Quanto al controllo delle violazioni mediante autovelox e telecamere, le modifiche riguardano la specifica dei segnali, dispositivi e apparecchiature, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi. Viene poi introdotto il principio secondo cui nel caso di violazioni ripetute entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente (per esempio, una strada comunale o una statale), le multe non si sommano ma viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo .  Viene modificata anche la l’art. 193, per porre a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato, anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’ incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni .  Con l’articolo 14 viene stabilito: l’obbligo del contrassegno per tutti i monopattini; l’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. L’ articolo tocca la circolazione delle biciclette, modificando alcune definizioni legislative e le regole del sorpasso.  Con l’articolo 16 si abbassa a 120 cc o 6Kw (in caso di veicolo elettrico) il limite sotto il quale non si potrà circolare sulle strade extraurbane principali, purché il conducente sia maggiorenne.  Le nuove norme vogliono contrastare il fenomeno del contromano prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.  Cambiamenti anche le norme sulla sosta dei veicoli, con nuove sanzioni per le violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato. A quest’ultimo proposito, viene previsto che per gli ambiti di rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale (ZTLT). Per queste aree viene previsto che l ‘accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestiti mediante dispositivi installati sui veicoli.  L’articolo 26 è modificato stabilendo che la maggiorazione già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada, non può mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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