(Adnkronos) – Roma, 28/03/2025.L’attività di recupero di un credito, che consiste nella riscossione di credito rimasto insoddisfatto, comporta lo svolgimento, in sequenza, di determinate attività. Per legge sono due i modi principali per riuscire a riscuotere un credito insoluto: il recupero stragiudiziale e quello giudiziale. Nella realtà tuttavia non è infrequente che la modalità stragiudiziale non sia sufficiente al recupero del credito e che quindi si renda necessario agire anche in giudizio. Tra i rimedi stragiudiziali previsti dal legislatore per il recupero del credito c’è la mediazione civile e commerciale. Nell’ambito della procedura di mediazione il creditore e il debitore, grazie all’assistenza del mediatore, soggetto terzo e imparziale, possono unire le forze e collaborare al fine di trovare un accordo bonario di composizione della controversia senza rivolgersi a una autorità giudiziaria. I vantaggi della procedura di mediazione per recuperare un diritto di credito sono evidenti in termini di tempi, costi e snellezza della procedura. Mediazione obbligatoria per i contratti bancari e finanziari Per alcune tipologie contrattuali, da cui scaturiscono rapporti di debito – credito, il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione, prevede il ricorso obbligatorio a questa procedura stragiudiziale, prima di agire in giudizio. L’articolo 5 del decreto elenca tutta una serie di materie per le quali la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda in giudizio. Di particolare importanza per l’argomento trattato però sono soprattutto i contratti bancari, assicurativi e finanziari. Ne consegue che, se il creditore, titolare di un diritto di credito che scaturisce da uno dei contratti appena visti, agisce direttamente in giudizio saltando la procedura di mediazione, non otterrà altro che una pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale. Quanto detto finora si riferisce alla disciplina del rapporto che lega la mediazione civile e commerciale al giudizio ordinario. Il nostro ordinamento però offre a tutti coloro che desiderano soddisfare un diritto di credito anche un’altra via, che è rappresentata dal ricorso del procedimento per decreto ingiuntivo. La riforma Cartabia ha avuto il grande pregio di disciplinare per la prima volta la relazione tra mediazione civile e commerciale con la procedura giudiziale del ricorso per decreto ingiuntivo. Il nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, introdotto dal decreto attuativo n. 149/2022, dispone infatti che quando l’azione giudiziaria, in una delle materie per le quali l’articolo 5 prevede l’obbligo di esperire preventivamente la mediazione, è stata avviata con un decreto ingiuntivo, l’obbligo di presentare la domanda di mediazione scaturisce nella fase di opposizione al decreto stesso e a carico del creditore, ossia del soggetto che ha avviato il procedimento di ingiunzione. L’opposizione infatti apre un procedimento giudiziario a cognizione piena in cui viene garantito il contraddittorio pieno delle parti. Nel corso della prima udienza del giudizio a cognizione ordinaria, il giudice, se accerta che la mediazione non è stata avviata, fisserà una nuova udienza, la cui data dovrà essere successiva a quella di durata massima della mediazione (tre o sei mesi in caso di proroga su accordo delle parti) per verificare l’esito della procedura. Se in questa sede il giudice dovesse rilevare che la mediazione non si è svolta, allora dichiarerà improcedibile la domanda giudiziale che il creditore ha proposto con decreto ingiuntivo, revocando il provvedimento e disponendo sulle spese.
ufficiostampa@centroserzieconsulenza.it
—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Avvocato Fortunata Giada Modaffari: mediazione come procedura stragiudiziale per il recupero del credito
© Riproduzione riservata