Negli ultimi anni abbiamo assistito e stiamo assistendo al diffondersi nel mondo del lavoro dei fenomeni di esternalizzazione tramite le quali le aziende affidano a terzi determinate fasi del proprio ciclo produttivo.
Dietro tali forme di decentramento possono celarsi, tuttavia, rapporti di lavoro meramente fittizi, finalizzati esclusivamente ad eludere i vincoli giuridici ed economici nascenti da un rapporto di lavoro subordinato.
In altre parole, i lavoratori formalmente dipendenti di un soggetto in realtà risultano sottoposti al potere direttivo e gestionale di una terza parte.
Queste tipologie di fornitura illecita di lavoro operano sotto la veste formale dell’appalto, dissimulando, invece, figure di somministrazione illecita di manodopera con lo scopo di ottenere significativi risparmi sul costo del lavoro.
Proprio al fine di porre un freno alla diffusione di tali appalti irregolari e dare così una risposta anche al fenomeno del “caporalato”, molto radicato nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, è stato emanato il decreto legge 19/2024, che ha reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera.
La finalità della legge è quella, da un lato di contrastare l’indebito vantaggio di cui godono il committente e l’intermediario, in danno del lavoratore. Mentre, dall’altro lato di contenere situazioni di disparità contrattuale tra lavoratori (quelli dipendenti della committente, rispetto a quelli dell’appaltante) che svolgano le stesse mansioni, all’interno della medesima azienda.
Appalto “genuino”
Tale intervento legislativo anzitutto ha fornito una chiara definizione di appalto “genuino”.
Nello specifico, viene ritenuto “genuino” un appalto in cui l’appaltatore agisce come imprenditore autonomo, gestendo un’organizzazione produttiva propria ed assumendosi i rischi legati all’opera o al servizio pattuito. Definizione in linea con la previsione di cui all’articolo 1655 del Codice Civile, secondo cui l’appalto è il contratto con il quale una parte si assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Alla luce di quanto sopra, dunque, un appalto potrà considerarsi genuino soltanto in quelle ipotesi in cui l’appaltatore non opera come semplice intermediario di forza lavoro, ma come un vero e proprio imprenditore che si assume il rischio economico, esercitando effettivamente un potere direttivo e di controllo nei confronti dei propri dipendenti.
Interposizione illecita di manodopera
Per converso, l’appalto maschera una interposizione illecita di manodopera quando l’interposto, non preventivamente autorizzato dal Ministero del Lavoro, fornisce al committente solo le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, senza assumersi i relativi rischi imprenditoriali. Questa pratica è considerata illecita, infatti, poiché solo le agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro possono effettuare la somministrazione di lavoro.
Nel contratto di somministrazione lavoro, in particolare, un’agenzia di lavoro iscritta negli appositi albi ministeriali assume e retribuisce un lavoratore, poi inviato a svolgere la propria attività lavorativa presso l’impresa terza utilizzatrice.
Anche la giurisprudenza ha stabilito come sussista una interposizione fraudolenta di manodopera ogni qual volta ricorrano i seguenti elementi sintomatici:
- l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa;
- restano in capo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa;
- non vi è da parte dell’appaltatore una reale organizzazione della prestazione di lavoro ed un’assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
La Cassazione ha comunque affermato che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzate macchine ed attrezzature di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto e che siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa.
Le sanzioni
Da un punto di vista sanzionatorio, sotto un profilo civilistico, in presenza di un appalto non genuino, ovvero carente dei surriferiti elementi sostanziali e formali previsti per lo schema negoziale dell’appalto, il committente rimane responsabile in solido per i trattamenti retributivi e contributivi con l’appaltatore.
Sotto un profilo penale, sono state rafforzate le sanzioni con la previsione dell’arresto fino ad un mese o un’ammenda per ogni lavoratore impiegato e per ogni giorno di lavoro, sia per l’utilizzatore che per l’appaltatore illegittimo.