La legge stabilisce che ogni lavoratore abbia diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale e quattro settimane di ferie all’anno. Ferie e riposi settimanali, però, non sono gli unici motivi per cui un dipendente possa assentarsi dal lavoro.
Infatti, il nostro ordinamento prevede tutta una serie di situazioni in cui il lavoratore possa richiedere i cosiddetti permessi lavorativi ed essere così autorizzato ad assentarsi dal posto di lavoro per poche ore oppure per periodi di tempo più lunghi.
Ciò poiché tali permessi di lavoro non sono uguali per tutti i lavoratori ma variano in funzione: (a) della motivazione per la quale vengono richiesti; (b) dell’anzianità di servizio; nonché (c) dei differenti CCNL, i quali prevedono differenze per le varie di tipologie di lavoro e settore.
I permessi lavorativi possono essere divisi in due macro categorie principali: permessi di lavoro retribuiti e permessi di lavoro non retribuiti.
I permessi di lavoro retribuiti
I permessi retribuiti sono dei periodi di tempo variabili, diversi dalle ferie e dai riposi settimanali, in cui il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro, conservando la retribuzione ed il diritto a maturare l’anzianità di servizio e le ferie.
Ogni azienda è tenuta a garantirli ai propri dipendenti.
La normativa di riferimento per i permessi retribuiti è composta in parte da leggi e in parte dai CCNL dei vari settori.
I permessi di lavoro previsti dalla legge sono validi per tutte le categorie di lavoratori, sia pubblici sia privati. Tuttavia, i singoli CCNL possono prevedere dei trattamenti di maggior favore per alcune categorie di lavoratori.
Esistono diverse tipologie di permessi retribuiti. Ecco quali sono:
– ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro).
– Ex festività.
– Congedo per matrimonio.
– Congedo per neogenitori.
– Donazione di sangue e midollo osseo.
– Assistenza familiari con handicap (Legge 104/92).
– Congedo per lutto.
– Permessi studio.
– Congedo per motivi personali.
– Permessi per allattamento.
– Permessi elettorali.
– Permessi per cariche pubbliche elettive.
Tra i permessi retribuiti sopra elencati, meritano di essere approfondite, data la loro diffusione, le seguenti tipologie:
– ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro): rappresentano la tipologia di permesso di lavoro più comune. Maturano ogni mese secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Il monte ore di ROL di cui può godere un lavoratore viene, di solito, calcolato annualmente e matura in base all’anzianità di servizio ed alla mansione ricoperta dal dipendente. Le ore di permesso a cui ha diritto il lavoratore sono indicate in busta paga, proprio come i riposi lavorativi e le ferie. Scaduto il termine per la loro fruizione, se non sono state utilizzate, possono essere monetizzate, al contrario di ciò che accade con le ferie lavorative.
– Permessi per malattia: I permessi per malattia o assenze per malattia, rappresentano i giorni in cui i dipendenti sono impossibilitati a lavorare a causa di un problema di salute.
I giorni di malattia sono retribuiti e possono variare a seconda delle problematiche del lavoratore: da permessi di uno o due giorni a periodi più lunghi, che possono raggiungere i 180 giorni annuali.
Queste assenze vanno regolate tramite un certificato di malattia.
– Congedo parentale: per congedo parentale si fa riferimento ai periodi di tempo previsti dalla legge che consentono ai lavoratori ed alle lavoratrici di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli nei loro primi mesi di vita.
– Permessi di lavoro per legge 104/92: riguardano i dipendenti con disabilità e che hanno difficoltà a svolgere l’attività lavorativa, oppure i lavoratori che si prendono cura di persone disabili.
I lavoratori che possono beneficiare dei permessi di lavoro legge 104 sono:
- ‘Caregivers’, ovvero con parenti a carico che richiedono assistenza. Il grado di disabilità deve essere grave e riguarda i parenti fino al 2° grado. Il grado si può estendere fino al 3°, nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità:
– abbiano compiuto 65 anni di età;
– siano loro stessi affetti da patologie invalidanti;
– siano deceduti o mancanti.
2. Portatori di handicap;
3. Persone a cui è riconosciuta una disabilità grave che abbiano una ridotta autonomia personale, correlata anche all’età, e che dunque renda necessaria l’assistenza permanente, continuativa e totale.
Questo tipo di permessi varia a seconda della specifica situazione. Il richiedente può aver diritto a:
– 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore;
– 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata.
I permessi di lavoro non retribuiti
I permessi non retribuiti sono un periodo di tempo in cui il dipendente non si reca al lavoro e durante il quale non percepisce la retribuzione. Inoltre, il lavoratore non può maturare né le ferie lavorative, né l’anzianità di servizio.
I permessi non retribuiti diventano aspettative quando l’assenza si protrae nel tempo.
Tra i permessi non retribuiti rientrano per la maggior parte le richieste inerenti ai motivi personali.
Per usufruire di questi permessi, però, è necessario rispettare le modalità indicate dai vari CCNL o contratti aziendali.