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SCANDICCI – Omicidio di Niccolò Ciatti, la difesa di Rassoul Bissoultanov, latitante, condannato in Spagna a quindici anni con l’accusa di aver ucciso il 22enne ragazzo di Scandicci, ha “violato l’onere di notifica”.
Omettendo, come invece prevede la legge per i reati violenti con le vittime, di avvertire i legali della famiglia Ciatti di aver presentato domanda di scarcerazione. I genitori di Niccolò sono parte civile nel processo.
Lo sottolinea la Cassazione motivando l’annullamento a maggio della revoca della custodia in carcere di Bissoultanov che un anno fa venne decisa dai giudici di Roma. Bissoultanov era in carcere a Rebibbia e venne scarcerato.
La Cassazione a maggio annullò la scarcerazione di Bissoultanov, ora latitante
Niccolò Ciatti è morto per un ‘trauma causato da un violento calcio alla testa che ha provocato un edema cerebrale’. Aggredito e ucciso con tecniche tipiche delle arti marziali, della lotta Mma, come riferito i consulenti della Procura di Roma che hanno testimoniato nell’aula bunker di Rebibbia davanti ai giudici della III sezione della Corte d’Assise al processo nei confronti del ceceno Bissoultanov, accusato di omicidio volontario.
Niccolò fu vittima di un brutale pestaggio la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Con la testimonianza di un video a riprendere il calcio alla testa mortale sferrato da Bissoultanov a Niccolò inerme in terra.
La Cassazione: “La difesa dell’imputato non aveva notificato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della vittima o alla persona a questa legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, nonostante questi avessero presentato memorie e si fossero costituiti nel processo”.
Quindi: “Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, infatti, la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per chi abbia direttamente subito il pregiudizio, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e già stabilmente convivente, anch’essi inclusi nella nozione di vittime del reato, circostanza non avvenuta nel caso di specie”.
Infine la Cassazione: “La tutela offerta alla vittima, infatti, ha una valenza che supera i diritti di informazione, risultando piuttosto espressione di una tutela processuale connessa a profili di salvaguardia della incolumità della persona (come emerge da due elementi: la sostanziale natura di condizione di procedibilità dell’informativa rispetto alla istanza de libertate e l’obbligo di comunicazione dell’esito del subprocedimento), rafforzata dalla possibilità di portare all’attenzione del giudice circostanze rilevanti tramite il deposito di memorie. La violazione dell’onere di notifica, dunque, costituisce una causa di inammissibilità che investe tanto il corretto formarsi dell’iter procedimentale di tipo cautelare, quanto la legittimità del provvedimento de libertate”.