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FIRENZE – David di Michelangelo, uso abusivo. Società condannate.
Il Tribunale di Firenze torna a pronunciarsi a favore della Galleria dell’Accademia di Firenze. Con una recente sentenza di merito che riguarda l’uso abusivo dell’immagine del David di Michelangelo.
Il caso, deciso dal Tribunale fiorentino, interessa due società. Chiamate in causa dal Ministero della Cultura, per aver utilizzato una riproduzione in scala naturale del capolavoro michelangiolesco per fini commerciali. Ed in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze: “Questa recente sentenza costituisce un ulteriore importante riconoscimento per la difesa dell’arte e dei beni culturali in Italia”. Hollberg da anni impegnata nella tutela dell’immagine dell’opera di Michelangelo e dei valori che essa rappresenta.
L’immagine del capolavoro di Michelangelo, scrive il Tribunale di Firenze “è stata gravemente alterata e mortificata. L’opera del genio michelangiolesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali. In tal modo, si umilia e si svilisce – fino ad annichilirlo – l’altissimo valore artistico e culturale dell’opera di cui si discute.”
Viene riconosciuto, inoltre, il punto focale della tutela del patrimonio nella “fruizione culturalmente qualificata e gratuita da parte dell’intera collettività secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Si ribadisce, dunque, quanto già affermato nella precedente sentenza non definitiva n. 1207 del 21/04/2023 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata dichiarata, per la prima volta, “l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima della Nazione”.
Sul presupposto dell’esistenza del diritto all’immagine del bene culturale, quale diritto costituzionalmente garantito ai sensi degli articoli 2 e 9 della Costituzione e dell’articolo 1 del Codice dei Beni Culturali, oltre al danno patrimoniale è stato riconosciuto anche il danno non patrimoniale. E le due società sono state condannate a un risarcimento per il quale resta da definire l’ammontare.