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Detrazione spese mediche nel modello 730: la lista completa

(Adnkronos) – Nel pieno della stagione dichiarativa è utile fare il punto su quali spese sanitarie danno il diritto alla detrazione IRPEF al 19%, che si ottiene con l’invio del modello 730/2025. In linea generale, gli importi che permettono di accedere allo sconto sull’IRPEF sono quelli che superano il valore della franchigia di 129,11 euro. Per ottenere l’agevolazione bisogna tenere presente anche le regole sulle modalità di pagamento: le spese devono essere generalmente sostenute mediante pagamenti tracciabili. Le spese sanitarie, però, fanno eccezione e possono essere pagate anche in contanti.
 Il punto sulle regole da rispettare, sulle spese che danno diritto all’agevolazione e sui documenti da conservare in caso di controlli. Le spese sanitarie rappresentano una grossa fetta dei dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730/2025 precompilato, che potrà essere modificato e inviato a partire dal prossimo 15 maggio. Su oltre 1 miliardo e 300 milioni di informazioni ricevute nel complesso, i documenti trasmessi in relazione alle spese sanitarie sono oltre 1 miliardo. Prima di entrare nel dettaglio sulle spese che possono essere inserite all’interno della dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione IRPEF è necessario ricapitolare le regole previste. La misura della detrazione è del 19% delle spese sostenute nel 2024. Rientra nell’agevolazione, però, soltanto l’importo che supera il valore della franchigia di 129,11 euro. Se le spese sono inferiori al tetto della franchigia non spetta la detrazione. Per il calcolo si dovrà quindi sommare le spese che danno diritto alla detrazione, sottrarre l’importo della franchigia e calcolare il 19% della somma ottenuta dalla sottrazione. Nel caso in cui il valore ottenuto sia superiore a 15.493,71 euro, la detrazione può essere suddivisa in quattro quote annuali dello stesso importo importo. In altre parole, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nei quattro anni successivi al sostenimento delle spese. L’agevolazione prevista per le spese sanitarie spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. In alcuni casi anche per familiari non a carico, se vengono sostenuti costi per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario. La lista delle spese sanitarie e mediche che permettono danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% è piuttosto lunga. Nell’elenco rientrano le seguenti voci: ● prestazioni di un medico generico, comprese visite e cure di medicina omeopatica; ● medicinali da banco e/o con ricetta medica, anche se omeopatici; ● prestazioni specialistiche; ● prestazioni chirurgiche; ● analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; ● ricoveri legati a operazioni chirurgiche o degenze (in caso di ricovero di anziani in istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche, che devono essere indicate separatamente nella documentazione fornita dall’Istituto); ● acquisto o affitto di protesi sanitarie; ● spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (apparecchi per aerosol o per misurare la pressione sanguigna). Nello scontrino o nella fattura deve essere indicato il soggetto che ha sostenuto la spesa e deve essere inserita la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE; ● spese relative al trapianto di organi; ● cure termali; ● importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Alla lunga lista si aggiungono anche: ● spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, ad esempio per la fisioterapia; ● prestazioni rese da: ○ personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; ○ personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; ○ personale con la qualifica di educatore professionale; ○ personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale; ● importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La detrazione IRPEF spetta anche senza una specifica prescrizione di un medico, tuttavia nel documento deve essere descritta la prestazione e deve essere indicata la figura professionale che l’ha resa. Inoltre bisogna fare attenzione: non sono detraibili le spese che sono state rimborsate, anche se rientrano tra quelle che in astratto permettono l’accesso all’agevolazione. Per l’accesso alla detrazione IRPEF nel caso di sostenimento delle spese sanitarie è opportuno rispettare anche le regole relative alle modalità di pagamento. Rispetto alle altre spese, quelle sanitarie rappresentano un’eccezione al generale obbligo di tracciabilità introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Come stabilito dal comma 680, articolo 1, della legge n. 160/2019, le spese mediche e sanitarie fanno eccezione. Anche se pagate in contanti, possono quindi essere riconosciute ai fini della detrazione IRPEF le spese per: ● acquisto di medicinali; ● dispositivi medici; ● prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche; ● prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Se i contribuenti scelgono di procedere all’invio del modello 730/2025 precompilato senza modifiche, a partire dal 15 maggio ed entro la scadenza del prossimo 30 settembre, non sarà necessario conservare i documenti relativi alle spese sanitarie. Negli altri casi, invece, devono essere conservate le fatture, le ricevute e gli scontrini parlanti. La documentazione dovrà infatti essere fornita in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’obbligo di conservazione dei documenti relativi alle spese che hanno permesso l’accesso all’agevolazione è previsto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.  —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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