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Estate 2023, bagno al mare con accesso da stabilimenti balneari.
Il problema si pone ogni anno ovunque.
E non sono poche le questioni che possono nascere per chi intenda fare un bagno in mare accedendo da uno stabilimento balneare.
La Toscana, dati Legambiente, ha oltre metà della costa in concessione. Una costa toscana in buona parte di scoglio, dunque non facilmente accessibile.
Soprattutto per le persone anziane, le famiglie con i bambini, le persone con disabilità.
La Versilia è contrassegnata dalla spiaggia, per cui è facilmente accessibile. Ma, sempre dati Legambiente, il 90% di costa in Versilia è in concessione, un dato record nazionale.
Livorno, sindaco Luca Salvetti, con ordinanza di balneazione stabilisce i criteri di accesso e transito libero e gratuito dagli stabilimenti balneari per raggiungere la battigia.
Ecco le regole da rispettare per tutti, stabilimenti balneari e utenti.
La stagione balneare, premette la determinazione 4194/2020 in vigore in questa estate 2023, è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
E l’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e deve terminare non prima del 20 settembre.
Testuale: “Ai sensi dell’art. 1 comma 251 lettera e) della legge n° 296 del 27.12.2006 i concessionari di strutture balneari con arenili prospicienti devono assicurare il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”.
Chi intende “semplicemente transitare per raggiungere il lido del mare” non
può trattenersi nelle aree in concessione “oltre il tempo strettamente necessario
all’attraversamento, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste”.
Il gestore dello stabilimento balneare deve segnalare “il percorso riservato al solo transito per il raggiungimento della battigia. L’area di battigia non potrà essere in alcun modo occupata, anche momentaneamente, con posa di asciugamani, lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura”.
Potranno però “essere momentaneamente appoggiati gli indumenti personali, per il tempo necessario alla balneazione, facendo attenzione a non costituire ingombro od ostacolo per la libera circolazione e per le attività di salvamento”.
Il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento del mare, dice l’ordinanza livornese, deve essere garantito anche negli stabilimenti balneari cittadini privi di battigia naturale. E in cui “essendo essenzialmente costituiti da strutture di difficile rimozione con numerosi impianti in opera (piscine, edifici commerciali, ormeggi, ponti, campi di calcetto, acqua park etc.), risulta impraticabile poter assicurare continuità di transito e deflusso lungo il lido del mare”.
Per cui i gestori anche in questo devono segnalare un apposito percorso per arrivare al mare. Una zona che “essendo riservata alla libera balneazione, non dovrà essere occupata con lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura per una fascia di almeno 3 metri dal fronte mare”.
Poiché allo stesso tempo c’è l’obbligo di “garantire adeguati standard di sicurezza”, il concessionario ha facoltà “di non consentire momentaneamente il libero
attraversamento in presenza di afflussi tali da poter compromettere le normali funzioni di controllo delle attività e della balneazione”.
In questo caso il gestore deve darne immediata comunicazione alla
Capitaneria di Porto e al Comando della Polizia Municipale”.
Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione
delle norme contenute nell’ordinanza. Per chi contravviene,