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Mattia Giani, 17 minuti per un’ambulanza. Gol e dedica di Mancini

Gianluca Mancini dedica gol in Europa League a Mattia Giani, 26 anni, morto dopo un malore in gara a Campi Bisenzio. Multa 400 euro a Lanciotto Campi "per mancanza ambulanza e/o medico". Pm dispone acquisizione defibrillatore. Autopsia

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Mattia Giani, 17 minuti per un’ambulanza. Gol e dedica di Mancini.

Mattia Giani, la prima ambulanza allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio è arrivata dopo 17 minuti in soccorso del giocatore del Castelfiorentino, 26 anni, morto dopo un malore in campo. E’ quanto risulta dal bollettino del giudice sportivo Figc Comitato regionale Toscana in base al referto dell’arbitro, che ha sospeso la partita. E il Lanciotto Campi viene multato con 400 euro “per mancanza ambulanza e/o medico. Sanzione commisurata al servizio omesso,tenuto conto del fatto occorso”.

Dedicato a Mattia Giani il gol di Gianluca Mancini in Europa League all’Olimpico, gol del vantaggio 1-0 della Roma con il Milan, partita vinta dalla Roma 2-1. “Ciao Mattia, per sempre con noi”.

Oggi venerdì 19 aprile l’autopsia. Il pm ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Il pm Giuseppe Ledda ha disposto l’acquisizione del defibrillatore, delle cartelle cliniche e dei certificati medico sportivi.

Intanto il Castelfiorentino United “comunica che in segno di lutto per la tragica scomparsa del “nostro” Mattia tutte le squadre della nostra società non scenderanno in campo nel fine settimana. Un atto dovuto e doveroso per il quale ringraziamo la FIGC e le società che avrebbero dovuto affrontarci per averlo consentito. La FIGC ha inoltre sospeso tutto il girone A dell’Eccellenza Toscana e istituto nel prossimo weekend su tutti i campi dalla serie A all’attività di base un minuto di raccoglimento per ricordare Mattia Giani come merita”.

Il testo integrale del comunicato ufficiale del giudice sportivo.

“Il Giudice Sportivo, premesso che dal referto arbitrale ed allegata nota integrativa relativa alla gara in epigrafe è emerso che la partita è stata sospesa al 14º del p.t. per un grave episodio occorso al giocatore dell’A.S.D. Castelfiorentino United, Giani Mattia, il quale si
accasciava a terra per un malore; che nella circostanza il calciatore veniva soccorso dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore presente negli spogliatoi; che sopraggiungeva dopo 17 minuti una prima ambulanza che proseguiva le manovre di soccorso coadiuvata da altri volontari giunti dopo pochi minuti con altra ambulanza; che i sanitari si prodigavano nei tentativi di rianimazione per poi provvedere all’urgente accompagnamento del calciatore presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero più vicino; che il grave evento aveva provocato uno scoramento generale di tutti i
tesserati delle due squadre (manifestato con congiunta dichiarazione scritta) e dello stesso direttore di gara e che pertanto non vi erano state più le condizioni per continuare l’incontro che veniva sospeso sul risultato del momento di 0-0.

Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. come sia indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportati conclusisi successivamente tragicamente, integri quella situazione di carattere eccezionale di cui all’art. 10, comma 5 ultimo capoverso C.G.S.. L’eccezionalità della situazione – che giustifica la mancata prosecuzione della gara – deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che avvenimenti di questa portata, provocano nell’ambito di una piccola realtà, qual è quella di squadre dilettanti in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare, inevitabilmente un turbamento per cui, di fronte alla particolare e tragica natura dell’evento che è stato all’origine del fatto innanzi descritto, è opportuno valutare lo stesso sul piano
strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell’ambito dei principi della lealtà sportiva.

Giova nell’occasione sottolineare come il rispetto del grave evento anche da parte della società Lanciotto Campi Bisenzio e dei componenti la terna arbitrale sia sintomo di grande osservanza dei valori della solidarietà e della correttezza sportiva che devono permeare ogni attività nell’ambito sportivo a prescindere da ogni rigoroso formalismo. La conseguenza della sospensione non può però essere quella della ripetizione dell’incontro, quando ai sensi dell’art. 10 comma 5 lett. d) la norma ne prevede altresì in determinati casi l’effettuazione.

A questo proposito osserva il Giudice come la detta locuzione sia da interpretare sia nel senso di gara mai iniziata, sia nel senso di gara iniziata e sospesa, dovendosi appunto interpretare il senso logico e coerente del sistema in base al quale l’effettuazione può
anche riferirsi alla parte mancante della gara. E ciò in virtù del principio che vanno comunque preservati i risultati legittimamente conseguiti sino al verificarsi di quelle ragioni che abbiano determinato l’interruzione dell’incontro, senza che da questo possano
derivare effetti distorsivi sulla precedente parte della competizione sportiva sino a quel momento regolarmente svoltasi. Per questi motivi il G.S.T. dispone l’effettuazione della restante parte della gara sopra indicata, con le modalità di cui all’art. 33 comma 4 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”.

 

 

 

 

© Riproduzione riservata

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